PROVVEDIMENTO IN CONFORMITA' AL D.LGS. N. 81/2008

Questa O.S. è venuta a conoscenza dell’ennesimo tentativo di “provvedimento” posto in essere dal Dirigente del DAG-DRIALAG-Ufficio IX che evidenzia, a nostro avviso, una conoscenza delle disposizioni da attuare in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del tutto personale.
Infatti sembrerebbe che sia stato richiesto l’adeguamento del Documento di Valutazione Rischi (DVR) di varie sedi ai sensi del sopra citato decreto “entro e non oltre il 20 dicembre 2013”e se così fosse riteniamo tale atto non solo è un’imposizione forzata ed un abuso ma anche un sollecito non supportato dalla norma.
Infatti, l’art. 29, comma 3 del predetto decreto legislativo, in materia di salute e sicurezza stabilisce che:
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.
Pertanto è evidente che non è legato al tempo l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il DVR, né tantomeno è fissata una frequenza minima per tali adempimenti, ma ha indicato delle precise condizioni in presenza delle quali ha ritenuto necessario dare corso a tali adempimenti.
Pertanto, riteniamo che l’aggiornamento al DVR delle varie sedi sia legato al verificarsi di fatti e cambiamenti che abbiano una certa rilevanza sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, e comunque il termine è stabilito in 30 giorni a partire dalle causali che hanno portato alla rielaborazione medesima.
Aver legato l’adeguamento/aggiornamento del DVR ad una scadenza sminuisce il valore della valutazione dei rischi.
Ci risulta anche che i DVR delle varie sedi sono stati predisposti ma ugualmente richiesti dallo stesso ufficio pur avendone una copia.
Abbiamo anche controllato le competenze dell’Ufficio e ci risulta che le stesse sono:
“Analisi e attuazione dei processi per la gestione e il miglioramento del sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro del Ministero, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Supporto organizzativo al datore di lavoro ed al Servizio di prevenzione e protezione della sede centrale del Ministero e coordinamento dei Responsabili per la sicurezza degli altri uffici centrali e degli uffici territoriali. Coordinamento e indirizzo delle attività di sorveglianza sanitaria. Gestione del Presidio Medico interno della sede centrale del Ministero. Raccordo con la Direzione centrale del personale in materia di formazione obbligatoria. Attività di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della sede centrale del Ministero. Rapporti con gli organismi di informazione, consulenza ed assistenza nonché di vigilanza e controllo in materia”.
Si evince, quindi, che lo stesso ufficio IX dovrebbe supportare le varie strutture elaborando e/o collaborando attivamente con i vari RSPP alla stesura e all’aggiornamento dei DVR e non impartendo disposizioni varie ed inopportune.
Riteniamo che una corretta analisi si esplichi anche attraverso un esame delle indicazioni contenute nei DVR per poter dare attuazione ai processi per la gestione e il miglioramento del sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro del Ministero, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché supporto organizzativo al datore di lavoro ed al Servizio di prevenzione e protezione della sede centrale del Ministero e coordinamento dei Responsabili per la sicurezza degli altri uffici centrali e degli uffici territoriali.
Questa O.S. è sempre stata attenta alle problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori ma è indispensabile poter dialogare con un interlocutore adeguato.
Per il momento ci soffermiamo solo sulla questione sopra citata ma ci riserviamo di rappresentare successivamente il resoconto sulla gestione del Presidio medico, sulla formazione degli RRLLS, sull’informazione agli RRLLS, nonché il coordinamento degli RRSPP.
Roma, 11 dicembre 2013
Il Segretario Nazionale Il Coordinatore Generale Il Coordinatore Provinciale Roma
Guido COMPAGNONE Andrea G. BORDINI Nicola PRIVITERA

Come le SS.LL. ricorderanno, nella riunione tenuta il 28 ottobre u.s., l’Amministrazione si è impegnata a fornire alle OO.SS. una iniziale informativa, per la prima metà di dicembre, rispetto al lavoro che due gruppi di lavoro, costituiti con determina del Ragioniere generale dello Stato, dovevano produrre riguardo l’eventuale riorganizzazione degli Uffici centrali di Bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato. Il lavoro in questione doveva essere portato a termine entro la fine di novembre.
Questo comunicato era dovuto per coloro che non ci conoscono personalmente, per altri non era necessario.
In data odierna si è tenuta la riunione inerente la distribuzione del 20% del FUA degli uffici centrali. All'apertura del confronto i componenti della RSU eletti nella lista di questa O.S. hanno presentato un documento agli atti dell’amministrazione (in allegato) dove si impegnavano a sottoscrivere l’accordo modificato e presentato alla fine della riunione precedente, che prevedeva come scala parametrale quella proposta dalla RSU (100 area I, 115 area II e 130 area III) e il pagamento di una quota ai lavoratori impegnati nel Servizio di assistenza fiscale.
Nella giornata di ieri (6 novembre 2013) si è tenuta la riunione per l’accordo riguardante la quota del 20% Fondo di sede 2012 e il servizio di assistenza fiscale. L’Amministrazione in tal proposito ha proposto al tavolo negoziale un’ipotesi di accordo che rispecchiava i criteri di distribuzione della quota pari all’80% del FUA 2012 firmato dalle OO.SS. nazionali e che ha superato tutti i controlli di legittimità. La discussione, provocata da una O.S. in particolare ed a nostro avviso in modo strumentale, si è concentrata sul servizio di assistenza fiscale destabilizzando di fatto l’intera assemblea ed impedendo all’amministrazione di far conoscere, su richiesta di tutte le altre OO.SS. il processo di lavorazione effettuato dal personale che ha svolto l'attività del assistenza fiscale. Sembrava comunque che la discussione avesse portato ad un accordo unico che comprendeva sia il servizio di assistenza fiscale che il 20% del fondo di sede 2012.
A seguito della nostra richiesta, avanzata con nota del 3 ottobre u.s., ieri pomeriggio con il Ragioniere generale dello Stato si è tenuta una riunione, nel corso della quale si è aperto il confronto sulla riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, riferita in particolare a “l’articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato” (art. 18 DPCM 67 del 27 febbraio 2013).
Potremo definire l’accaduto della CTP di Palermo del 09 ottobre 2013 “tanto rumore per nulla” ma sicuramente è utile per ribadire ai Giudici delle commissioni tributarie qual è il loro ruolo all’interno delle stesse.
Le scriventi OO.SS. chiedono l’apertura di un tavolo di confronto sulla riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

