In riferimento al diniego opposto da codesta Amministrazione in merito al riconoscimento del buono pasto nelle giornate - con pausa pranzo -di fruizione dei permessi orario ex art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, la scrivente Organizzazione Sindacale formula le seguenti osservazioni.
È principio consolidato che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 siano istituti equiparati a presenza lavorativa sotto il profilo giuridico ed economico, in quanto finalizzati alla tutela di diritti fondamentali della persona e assistiti da una disciplina di particolare favore.
Alla luce di tale qualificazione, l’esclusione del buono pasto determina una penalizzazione indiretta a carico dei lavoratori che si avvalgono di tali permessi orario, introducendo un effetto disincentivante rispetto all’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento.
Si evidenzia inoltre che:
* il buono pasto, pur non costituendo retribuzione in senso stretto, è strettamente connesso all’organizzazione della prestazione lavorativa e alle condizioni di lavoro;
* la sua erogazione non può essere valutata esclusivamente in termini di “presenza fisica”, laddove l’ordinamento qualifica espressamente l’istituto come presenza utile a tutti gli effetti giuridici ed economici;
* eventuali interpretazioni restrittive rischiano di porsi in contrasto con i principi di non discriminazione e di tutela rafforzata previsti per i lavoratori che assistono soggetti con disabilità grave.
Si richiama, inoltre, il principio secondo cui la disciplina degli istituti contrattuali e organizzativi deve essere interpretata in senso conforme ai valori costituzionali di solidarietà e tutela della persona, evitando effetti pregiudizievoli indiretti.
Per quanto sopra, si chiede la revisione del diniego opposto e il conseguente riconoscimento del buono pasto anche nelle giornate con pausa pranzo di fruizione dei permessi orario ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992.
In subordine, si richiede l’attivazione di un confronto in sede di contrattazione integrativa, al fine di definire una disciplina che garantisca equità di trattamento e piena tutela dei lavoratori interessati.
In difetto di riscontro positivo, la scrivente si riserva di valutare ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori coinvolti.
In attesa di riscontro, si pongono distinti saluti.
Roma, 1 aprile 2026
Il Coordinatore Generale Il Vice-Coordinatore Il Vice-Coordinatore Il Responsabile Nazionale
Andrea G. Bordini Nicola Privitera Pantalea Anzalone
